
La diffusione di messaggi offensivi attraverso la bacheca fa scattare la diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, c.p., poiché ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione, (paragonabile a quella a mezzo stampa).
QUAL’E’ IL BENE GIURIDICO TUTELATO?
Oggetto della tutela giuridica nel suddetto reato è la reputazione, intesa quale opinione e stima di cui gode un soggetto in un determinato ambiente per qualità fisiche, personali, intellettive, professionali o altro, e non come considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio.
Inoltre si tratta di un reato istantaneo, che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono la manifestazione offensiva, coincidente di regola con quello di prima diffusione dello stampato. Nella Diffamazione a mezzo internet in caso di immissione nella rete Internet di frasi offensive e/o di immagini denigratorie, il reato si consuma nel momento in cui il collegamento viene attivato.
Ragion per cui condizione essenziale per la sussistenza del reato de quo è l’individuazione dell’effettivo destinatario dell’offesa. In assenza di un esplicito e nominativo richiamo, questa può avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali, temporali e simili.
QUALI POSSONO ESSERE LE CIRCOSTANTI ESIMENTI?
I. Diritto di critica
II. Critica politica
III. Critica giudiziaria
IV. Critica storica
V. Satira
Pertanto, posto che Facebook costituisce una vera e propria “piazza virtuale”, ove la pubblicazione di un messaggio in bacheca ha potenzialmente, per il sol fatto di essere diffuso con tale mezzo, ed ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall’art. 595 c.p., comma 3».
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Avv. Luigi DELLA SALA