Che cos’è la ricettazione?

Ottobre 30, 2022 wp_13300134 0 Comments

COS’È LA RICETTAZIONE

Il reato di ricettazione è la fattispecie delittuosa disciplinata dall’art 648 cp, il quale sancisce che “fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n.7bis”.
Il reato di ricettazione si configura con l’acquisto, la ricezione o l’occultamento di denaro o di merce proveniente da un fatto illecito, cioè dal compimento di un precedente reato definito “presupposto” di cui parleremo nei prossimi paragrafi.


QUALI COMPORTAMENTI POSSONO ESSERE PUNITI CON UNA CONDANNA PER RICETTAZIONE

Ad esempio, rischia una condanna per ricettazione chi si attiva per ricercare un acquirente della refurtiva di una rapina, pur se non riesce a trovarlo.
La Cassazione ha infatti stabilito che “Il momento perfezionativo del reato di ricettazione per intromissione coincide con il compimento della condotta posta in essere dall’agente per fare acquistare o ricevere il danaro o le altre cose provenienti da delitto, senza che sia necessario che l’interessamento così spiegato raggiunga lo scopo che l’agente si è proposto; il reato si consuma perciò mediante il primo atto di univoca ed idonea intromissione”.
Ne consegue che non sia configurabile il tentativo di ricettazione per intromissione, poiché anche una semplice intromissione perfeziona il reato ex art 648 cp.
Il momento consumativo, infatti, coincide con l’ultimo della serie di atti posti in essere allo scopo di rappresentare l’azione criminosa, e nel caso della ricettazione (che è un reato che ha carattere istantaneo), cioè si concretizza nel preciso istante in cui il soggetto attivo si intromette, acquista, riceve od occulta la merce o il denaro di provenienza illecita.


L’ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO DI RICETTAZIONE

Quanto all’elemento soggettivo, si tratta di un reato a dolo specifico, essendo richiesto, oltre alla consapevolezza della provenienza illecita della merce (tuttavia, non è necessario che il soggetto attivo abbia precisa cognizione di quando e di dove il delitto principale sia stato commesso), anche il fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Affinché si configuri la ricettazione, parte della giurisprudenza ammette anche il dolo eventuale, e cioè l’accettazione del rischio che la merce abbia provenienza illecita, seppur non in base ad un semplice sospetto (caso in cui si verserebbe nell’ipotesi dell’incauto acquisto ex art. 712 cp).

A COSA SERVE LA CLAUSOLA DI RISERVA NELLA RICETTAZIONE

La disposizione di cui all’art 648 cp, che disciplina l’intera materia della ricettazione nel codice penale, si apre con una clausola di riserva: “fuori dei casi di concorso di reato …”.
In genere, la clausola di riserva penale (come ad esempio “salvo che il fatto costituisca più grave reato”) ha la funzione di impedire l’applicabilità della fattispecie che la contiene, quando il fatto possa attagliarsi anche ad altre fattispecie delittuose, e quindi, in definitiva, di impedire una duplicazione della imputazione.
In base alla stessa ratio, la giurisprudenza esclude la possibilità del concorso tra il reato presupposto e la ricettazione.
Nel caso del reato di ricettazione ex art 648 cp, la clausola di riserva esclude dal novero dei soggetti che rischiano una condanna per ricettazione, il concorrente nel reato presupposto, nei cui confronti la ricettazione costituisce un post factum non punibile (il post factum non punibile, argomento squisitamente giurisprudenziale, altro non è che un illecito messo in atto successivamente al delitto principale che costituisce la normale conclusione dell’azione criminosa).
In particolare, il concorso di persone è disciplinato dall’art. 110 c.p. che prevede che se “più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. Il concorrente è colui che apporta un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso (concorso morale) o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti (concorso materiale) e che, per effetto della sua condotta, aumenta la possibilità della produzione del reato.


COME SI ACCERTA IL REATO PRESUPPOSTO DELLA RICETTAZIONE

Un elemento di particolare importanza in materia di ricettazione è l’accertamento del reato presupposto.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, tramite un consolidato orientamento che passa dalle pronunce n.3211/1999 e 26308/2010, ha stabilito che, seppur specificato, il reato presupposto non deve essere necessariamente accertato giudizialmente con sentenza definitiva, né devono esserne stati individuati gli autori, in quanto la provenienza illecita del denaro o della merce che costituiscono l’oggetto materiale della ricettazione deve desumersi dalla natura del bene stesso; così sostenuto, il reato antecedente non necessita di alcun accertamento né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo.

Al fine della punibilità dell’illecito penale di ricettazione pertanto sarà sufficiente la prova logica della provenienza illecita dei beni;


QUANDO LA RICETTAZIONE NON È PUNIBILE

La qualificazione del reato di ricettazione in termini di fatto di particolare tenuità, non esclude poi il ricorrere della causa di non punibilità di cui all’art 131 bis codice penale, pur essendo la pena massima prevista dall’art 648 comma 4 cp di sei anni di reclusione, e quindi fuori dai limiti di pena imposti dal primo comma dell’art. 131 bis cp.
Infatti, una pronuncia della Corte Costituzionale, (n. 156/2020) ha sanito che “La causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” è applicabile al reato di ricettazione attenuata, previsto dal comma 2 dell’art. 648 c.p., e a tutti i reati ai quali, pur essendo previsto un massimo superiore a cinque anni e non anche un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione”. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 131-bis c.p., là dove non consente l’applicazione dell’esimente ai reati per i quali, pur essendo previsto un massimo superiore a cinque anni, non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva.
Nessun problema in merito all’applicazione della causa di esclusione della punibilità quando la ricettazione sia stata commessa per un bene derivante da una contravvenzione, poiché il massimo edittale previsto è di tre anni di reclusione.


QUANDO SI ESTINGUE IL REATO DI RICETTAZIONE

Il delitto di ricettazione, alla stregua di tutti gli altri reati, è da considerarsi estinto qualora ricorrano determinate circostanze: quando avviene la morte dell’imputato ex articolo 150 c.p. (“la morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato”), in caso di amnistia ex articolo 151 c.p. (“l’amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna e delle pene accessorie”), nel caso di esito favorevole della messa alla prova ex articolo 168 bis c.p. ed infine a seguito della sospensione condizionale della pena (quest’ultimo è un istituto che viene incontro al reo quando questo abbia ricevuto una condanna per una pena non superiore ai ventiquattro mesi di reclusione: in tal caso, il soggetto non sconterà la detenzione e – ai sensi dell’articolo 167 cp – se nell’arco dei successivi cinque anni non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole e adempie gli obblighi imposti, il reato è estinto).

Avv. Luigi DELLA SALA

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